Calcolo IMU

 

Informativa IMU 2025

Dal primo gennaio 2020 è stata abrogata la Tasi. Per i tributi sugli immobili è in vigore l’Imu, che
ripropone in buona parte le stesse regole degli scorsi anni. Resta confermata l’esenzione per
l’abitazione principale non di lusso e le relative pertinenze. Pagheranno ancora l’imposta i proprietari
delle “case di lusso”, ossia le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 A/9 oltre che le
loro pertinenze.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 13.12.2024, esecutiva, sono state confermate le
aliquote Imu efficaci dal 1° gennaio 2025, come da seguente tabella:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art.13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principaleEsclusi dalla nuova IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art.13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011. La detrazione è pari ad €.200,005,80 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto9,40 per mille con riduzione del 50 per cento
della base imponibile
Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggettiEsclusi dalla nuova IMU
La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stessoEsclusi dalla nuova IMU
Aree edificabili9,40 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale1 per mille
Aliquota immobili classificati gruppo catastale D10,00 per mille
Aliquota altri immobili9,40 per mille

Restano esclusi dall’imposta i terreni agricoli in quanto siti in zona collinare e montana ex art.15
legge 984/1977.
Per le aree fabbricabili occorre calcolare l’imposta in base al loro valore venale in comune commercio
al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, a tal fine è facoltà del contribuente avvalersi della tabella dei
valori approvata con apposita delibera di Giunta Comunale n. 50 del 22.11.2024.
Rimane in vigore l’agevolazione del comodato d’uso gratuito, già applicabile dal 2016.

Il mese di acquisto dell’immobile è computato per intero al soggetto che ha il possesso per almeno
15 giorni, il giorno del trasferimento si imputa all’acquirente, a quest’ultimo è altresì attribuito
l’intero mese dell’acquisto in caso di parità di giorni di possesso con il cedente.


Il versamento va effettuato in “autoliquidazione”, per effettuare il calcolo è disponibile un simulatore
gratuito sulla pagina Web del Comune (www.comune.lozza.va.it), l’acconto deve essere versato entro
il 16.06.2025 e il saldo deve essere pagato entro il 16.12.2025. Il relativo modello di pagamento F24
dovrà riportare i seguenti codici tributo:

  1. IMU abitazione principale e pertinenze: 3912
  2. IMU aree fabbricabili: 3916
  3. IMU altri fabbricati: 3918
  4. IMU fabbricati categoria catastale D quota stato: 3925
  5. IMU fabbricati categoria catastale D quota comune: 3930

Codice Ente: Comune di Lozza – E707

L’importo minimo totale per il versamento annuo dell’imposta è pari ad 12,00 Euro.

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Paola Robbioni