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INFORMATIVA IMU 2020
Dal primo gennaio 2020 è stata abrogata la Tasi. Per i tributi sugli immobili è in vigore l’Imu, che ripropone in buona parte le stesse regole degli scorsi anni. Resta confermata l’esenzione per l’abitazione principale non di lusso e le relative pertinenze. Pagheranno ancora l’imposta i proprietari delle “case di lusso”, ossia le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 A/9 oltre che le loro pertinenze.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21.09.2020, esecutiva, sono state approvate le aliquote Imu conglobanti anche la Tasi ed efficaci dal 1° gennaio 2020, come da seguente tabella:
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art.13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principale |
Esclusi dalla nuova IMU |
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art.13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011. La detrazione è pari ad €.200,00 |
5,80 per mille |
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto |
5,80 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile |
Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti |
Esclusi dalla nuova IMU |
La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso |
Esclusi dalla nuova IMU |
Aree edificabili |
9,40 per mille |
Fabbricati rurali ad uso strumentale |
1 per mille |
Aliquota immobili classificati gruppo catastale D |
10,00 per mille |
Aliquota altri immobili |
9,40 per mille |
Restano esclusi dall’imposta i terreni agricoli in quanto siti in zona collinare e montana ex art.15 legge 984/1977.
Per le aree fabbricabili occorre calcolare l’imposta in base al loro valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, a tal fine è facoltà del contribuente avvalersi della tabella dei valori approvata con apposita delibera di Giunta Comunale n.63 del 25.11.2019.
Rimane in vigore l’agevolazione del comodato d’uso gratuito, già applicabile dal 2016.
Il mese di acquisto dell’immobile è computato per intero al soggetto che ha il possesso per almeno 15 giorni, il giorno del trasferimento si imputa all’acquirente, a quest’ultimo è altresì attribuito l’intero mese dell’acquisto in caso di parità di giorni di possesso con il cedente.
Il versamento va effettuato in “autoliquidazione”, per effettuare il calcolo è disponibile un simulatore gratuito sulla pagina Web del Comune (www.comune.lozza.va.it), il saldo deve essere pagato entro il 16.12.2020 decurtando quanto versato in acconto lo scorso mese di giugno, il relativo modello di pagamento F24 dovrà riportare i seguenti codici tributo:
Imu abitazione principale e pertinenze 3912
Imu aree fabbricabili 3916
Imu altri fabbricati 3918
Imu fabbricati categoria catastale D quota stato 3925
Imu fabbricati categoria catastale D quota comune 3930
Codice Ente: Comune di Lozza E707
L’importo minimo totale per il versamento annuo dell’imposta è pari ad 12,00 Euro.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Paola Robbioni